Criteri di valutazione finale e del comportamento

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Dal PTOF sez. 3.8.

Criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

Situazioni sufficienti da sole a determinare la non ammissione:

  • Criterio A: VOTO di condotta insufficiente
  • Criterio B: Giudizio di insufficienza, anche non grave, esteso alla maggioranza delle discipline, risultando la gravità dell’insufficienza in questo caso dal quadro globale;
  • Criterio C: Uno o più giudizi di “gravemente insufficiente” o “assolutamente insufficiente” che conseguano ad un rifiuto ingiustificato dell’alunno ad impegnarsi in quelle discipline, rifiuto non occasionale e continuato nel corso del quadrimestre;
  • Criterio D: Uno o più giudizi di “gravemente insufficiente” o “assolutamente insufficiente” che convergano con una valutazione non occasionale di inadeguatezza del profilo d’insieme dello studente rispetto agli obiettivi formativi proposti per l’indirizzo da lui frequentato, definita collegialmente dal consiglio di classe nello scrutinio finale.

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  • Situazioni per le quali si valuterà di volta in volta la non promozione:
    Giudizio di insufficienza, anche grave in una o più discipline, che rientri in uno dei seguenti casi:
    •  abbia carattere occasionale;
    • non sia il frutto di gravi carenze complessive di impegno o di capacità;
    • non consegua ad un deliberato abbandono o rifiuto delle discipline stesse
    • sussistano fondati motivi per ritenere che le insufficienze dell’alunno siano dovute, in tutto o in parte, a motivi di salute o di consistente disagio psicologico.

In questo caso si procederà ad una valutazione collegiale di consiglio, valutando caso per caso la possibilità dell’alunno di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo alla luce delle sue attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti e gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate.

In caso di valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva.

Se però non sussistono le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi, ma necessita di interventi di recupero e di sostegno, il consiglio di classe valuterà se la consistenza degli interventi necessari risulti eccessiva, tale da sovraccaricare l’alunno di impegni al di là delle sue possibilità, anche in relazione al tempo ridotto dei soli mesi estivi.

In questo caso si delibererà la non ammissione alla classe successiva, anziché la sospensione del giudizio.

  • Criterio E: Giudizi insufficienti in diverse discipline che non consentono allo studente di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi e che rendano necessari interventi di sostegno da parte della scuola e per i quali l'entità del recupero risulta praticamente insostenibile per la consistenza degli interventi necessari in relazione al tempo per il recupero.

Il mancato superamento delle carenze formative relative all’anno a cui si riferisce lo scrutinio, debitamente verificato in sede di scrutinio finale, sarà elemento qualificante nella decisione sulla ammissione dello studente.

  • Criterio F: (non ammissione dopo gli ulteriori accertamenti a seguito della sospensione del giudizio) - Agli accertamenti l’allievo dimostra di avere ancora gravi lacune in una o più discipline e/o non dimostra significativi miglioramenti. Non possiede quindi le conoscenze e le competenze necessarie per poter affrontare con efficacia lo studio nell’anno successivo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

Per quanto riguarda l’ammissione agli esami di Stato (denominati "esame di maturità" ai sensi della normativa vigente), si procede sulla base delle indicazioni dell’art. 13 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, come modificato dal Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127. 

Sulla base del quadro normativo attuale, sono ammessi all’esame di Stato gli alunni/e in possesso dei seguenti requisiti:

  • Frequenza: la frequenza deve essere pari ad almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 in relazione ai criteri di deroga al limite di frequenza previsto per la validità dell’anno scolastico;
  • INVALSI: deve essere assicurata la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese. Si precisa che la scuola provvederà alla restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti in tali prove ;
  • FLS (ex PCTO): Svolgimento delle attività di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) – ex Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) – secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. La partecipazione a tali attività è parte integrante del percorso dello studente valutato in sede d'esame. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento della FSL necessaria per l'ammissione sono definiti dalla normativa vigente;
  • Valutazioni disciplinari: votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica o il voto espresso dal docente per le attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
  • Valutazione del comportamento: nel caso di ammissione all'esame con una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il candidato è tenuto a presentare un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, la cui discussione avverrà in sede di colloquio dell'Esame di Stato.

Per quanto concerne eventuali e temporanee deroghe a tali criteri, ci si atterrà alle specifiche disposizioni ministeriali. La decisione di eventuali non ammissioni spetta al Consiglio di classe, che l'assume sulla base della valutazione complessiva delle singole situazioni degli allievi. Il Dirigente Scolastico funge da garante della omogeneità di trattamento degli studenti.

Criteri di valutazione del comportamento

Il voto di comportamento rappresenta il giudizio di sintesi del Consiglio di Classe sul raggiungimento degli obiettivi educativi; pertanto, allo scopo di consentire una valutazione più accurata e significativa, il Collegio Docenti adotta per la sua attribuzione l’intera scala numerica dall’1 al 10, assegnando ai voti lo stesso significato generale utilizzato nella scala docimologica per le discipline.

Si identificano le seguenti fasce:

  • la fascia dell’eccellente corrisponde al voto 10
  • la fascia del buono corrisponde al voto 8
  • la fascia del sufficiente corrisponde al voto 6
  • la fascia dell’insufficiente corrisponde al voto 5 o inferiore

I livelli intermedi ai quali corrispondono i voti 7, 9 risultano dalla presenza di elementi riconducibili alle fasce di livello fondamentali immediatamente superiori o inferiori a quella considerata.

Secondo la normativa vigente l’attribuzione di una valutazione nella fascia della insufficienza è elemento determinante per la non ammissione alla classe successiva: 

  • CONSIDERATO che l’attribuzione dell’insufficienza deriva da provvedimenti disciplinari particolarmente gravi, come definito dalla normativa vigente (D.P.R. 22/06/2009 n. 122, art. 7, comma 2, Legge 150 dell’1° ottobre 2024, DPR 134 dell’8/08/2025) e dalla sua articolazione nel Regolamento dell’Istituto (Delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2010 e successive modifiche ed integrazioni - Versione delibera n. 5 del 25 settembre 2025) e che ai sensi della legge del 1° ottobre 2024, n. 150 l’istituto ha provveduto ad aggiornare ai sensi delle relative disposizioni concernenti: “l'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni” e “l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi”;
  • VISTO l’art. 4 c. 5 del D.P.R 24/06/1998 n. 249 così come modificato dall’art. 1 del D.P.R 21/11/2007 n. 235 che recita “Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica”;

si attribuirà un voto in comportamento insufficiente qualora l’alunno, data la reiterazione di gravi infrazioni, sia stato sanzionato da diversi e successivi provvedimenti disciplinari, e, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione.

Per l’attribuzione del voto in comportamento insufficiente la somma delle sanzioni irrogate deve aver comportato l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo complessivo superiore ai 15 giorni.

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