Criteri di deroga al limite di frequenza

Individuazione dei criteri di deroga al limite di frequenza previsto per la validità dell’anno scolastico (sez. 3.8 del PTOF)

 Riferimenti normativi

Il DPR 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, all’art.14 c. 7 prescrive che “a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.

  • Nota MIUR prot.n. 7736 del 27/10/2010;
  • D.M. n° 20 del 4/03/2011.
  • Criteri di deroga al limite di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico

Il Collegio Docenti, preso atto di quanto prescritto dal c. 7, art.14 del DPR 122/09 in applicazione del c. 2, art.13 del D. Lgs. 226/05:

•       condivide l’esigenza che le deroghe al principio della frequenza obbligatoria ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di lezione siano funzionali ad assenze documentate e continuative, a condizione, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;

•       stabilisce che le assenze continuative, riferibili a patologie sia di natura fisica che psicologica, debbano essere documentate al momento del rientro nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante, da ASL e/o presidi ospedalieri;

•       condivide l’esigenza che non rientrino nel computo complessivo delle assenze quelle dovute a periodi in cui gli alunni permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dall’ Istituto o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura;

•       stabilisce che non rientrino nel computo complessivo delle assenze quelle dovute alla partecipazione a mobilità individuali effettuate in progetti nazionali ed internazionali ed in generale a scambi, stage, iniziative culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali;

•       recepisce alcune casistiche indicate nella C.M. n° 20 del 4/03/11: donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I, adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;

•       demanda al singolo Consiglio di classe la valutazione della fondatezza di assenze non continuative, ma ripetute da parte degli studenti, dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili, ma che presentano ricadute negative sulla frequenza alle lezioni curricolari antimeridiane.

•      demanda al singolo Consiglio di classe la valutazione di assenze dovute a particolari situazioni in applicazione di disposizioni legislative anche di ordine sanitario.

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